Cos’è?

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.

Se la madre non può beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre. Si tratta, in questo caso, del congedo di paternità alternativo

Il diritto al congedo e alla relativa indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Come funziona?

Inizia due mesi prima la data presunta del parto (salvo flessibilità o opzione di fruizione dei cinque mesi dopo il parto). Il periodo di astensione può essere anticipato qualora sia disposta l'interdizione anticipata su disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale, se la gravidanza è a rischio, o dell'Ispettorato territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

Dopo il parto il congedo dura:

  • tre mesi (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva;

  • tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce). Questo anche nel caso in cui la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi;

  • cinque mesi successivi al parto, nel caso di opzione di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

  • l'intero periodo di interdizione prorogata disposto dell'Ispettorato territoriale del lavoro (quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni).

Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità alternativo) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo di maternità o paternità alternativo. L'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

È, invece, pagata direttamente dall'INPS a:

  • lavoratrici stagionali;

  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);

  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;

  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);

  • lavoratrici disoccupate o sospese;

  • lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.

Come fare domanda?

La domanda può essere presentata o tramite piattaforma Inps o tramite patronato, esclusivamente in via telematica.

Quali documenti occorrono?
  • ·Documento d'identità 

  • Tessera Sanitaria

  • Certificato medico ginecologico di struttura pubblica con indicazione della data presunta del parto o della interruzione di gravidanza (avvenuta dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione) In caso di pagamento diretto dell' indennità: 

  •  IBAN (conto corrente o libretto postale o carta prepagata)

In caso di adozione / affidamamento: 
  • Certificato di adozione / affidamento 

Per i mesi post-partum:
  • Tessera Sanitaria (codice fiscale) del figlio/a validato 

  • Estratto o autocertificazione di nascita figlio/a con indicato le generalità dei genitori

Vuoi saperne di più? 
  • Consulta la nostra guida alla documentazione

  • Chiama il numero 06-73199700 per prenotare un appuntamento presso le nostre sedi di consulenza; 

  • consultare gli orari di apertura al pubblico delle nostre sedi. 

 

Abbiamo presentato 4 referendum abrogativi per cancellare alcune delle leggi che in questi anni hanno reso il lavoro precario e indebolito le persone che hanno bisogno di lavorare per vivere. Sostienici nella raccolta firme partecipando ai nostri banchetti, volantinaggi e iniziative nei territori e sui luoghi di lavoro.

Le rilevazioni Istat degli ultimi anni indicano, in Italia, una tendenza sempre maggiore alla denatalità. 

Le cause sono molteplici e richiedono una molteplicità di interventi a partire da quelli riguardanti il lavoro e il superamento della precarietà, la crescita dei salari, le politiche di conciliazione vita-lavoro, politiche volte a ridurre la disoccupazione giovanile. Sono però altrettanto necessarri inteventi volti a rafforzare l'infrastruttura sociale territoriale per  implementare il sistema di welfare e sostegno al reddito.  Realizzare un sistema di welfare terrioriale che accompagni le persone in tutte le fasi della genitorialità. 

Il mondo del lavoro e la vita delle persone sono in continuo mutamento e per questo motivo abbiamo scelto di pubblicare una Guida per far conoscere in modo semplice le diverse opportunità attualmente accessibili dalla legislazione italiana ai genitori e sfruttare tutte le possibilità previste. 

scarica qui la guida "GENITORI CHE LAVORANO: NUOVA GUIDA AI CONGEDI E AI PERMESSI"

Il patronato Inca Cgil rimane a disposizione tramite le proprie sedi a supporto e consulenza. 

Per prenotare una consulenza per servizi Inca Cgil nel lazio puoi chiamare il numero 06-73199700 o consultare gli orari di apertura al pubblico delle nostre sedi. 

 

 
Cos’è? 

Per le lavoratrici dipendenti, con un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, che sono inserite in percorsi di protezione, il decreto legislativo n. 80/2015 ha introdotto la possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. 

Come funziona? 

Il congedo è fruibile in coincidenza delle giornate lavorative, può essere fruito in modalità giornaliera o oraria. Per le giornate di congedo utilizzate è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione, che viene corrisposta dal datore di lavoro direttamente in busta paga. 

Come fare domanda?

Puoi presentare domanda tramite piattaforma Inps (https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.congedo-indennizzato-per-le-donne-vittime-di-violenza-di-genere-52401.congedo-indennizzato-per-le-donne-vittime-di-violenza-di-genere.html) o presso tramite patronato.

Quali documenti servono per compilare la domanda? 
  • documento di riconoscimento e codice fiscale;

  • informazioni di contatto della richiedente; 

  • informazioni sul datore di lavoro ( matricola aziendale e tipologia di contratto in essere):

  • informazioni sul percorso di protezione  intrapreso presso centri antiviolenza, case rifugio e servizi sociali; 

  • periodo/i da richiedere;

  • Iban per i versamenti. 

 

Per le  LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione ma non all’indennità.

Vuoi saperne di più? 

  • Consulta la nostra guida

  • Vieni in Cgil per verificare il tuo contratto poichè alcuni estendono il congedo fino a sei mesi; 

  • Chiama il numero 06-73199700 per prenotare un appuntamento presso le nostre sedi di consulenza; 

  • consultare gli orari di apertura al pubblico delle nostre sedi.