Cos’è? 

Per le lavoratrici dipendenti, con un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, che sono inserite in percorsi di protezione, il decreto legislativo n. 80/2015 ha introdotto la possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. 

Come funziona? 

Il congedo è fruibile in coincidenza delle giornate lavorative, può essere fruito in modalità giornaliera o oraria. Per le giornate di congedo utilizzate è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione, che viene corrisposta dal datore di lavoro direttamente in busta paga. 

Come fare domanda?

Puoi presentare domanda tramite piattaforma Inps (https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.congedo-indennizzato-per-le-donne-vittime-di-violenza-di-genere-52401.congedo-indennizzato-per-le-donne-vittime-di-violenza-di-genere.html) o presso tramite patronato.

Quali documenti servono per compilare la domanda? 
  • documento di riconoscimento e codice fiscale;

  • informazioni di contatto della richiedente; 

  • informazioni sul datore di lavoro ( matricola aziendale e tipologia di contratto in essere):

  • informazioni sul percorso di protezione  intrapreso presso centri antiviolenza, case rifugio e servizi sociali; 

  • periodo/i da richiedere;

  • Iban per i versamenti. 

 

Per le  LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione ma non all’indennità.

Vuoi saperne di più? 

  • Consulta la nostra guida

  • Vieni in Cgil per verificare il tuo contratto poichè alcuni estendono il congedo fino a sei mesi; 

  • Chiama il numero 06-73199700 per prenotare un appuntamento presso le nostre sedi di consulenza; 

  • consultare gli orari di apertura al pubblico delle nostre sedi.