Cos’è?Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.
Se la madre non può beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre. Si tratta, in questo caso, del congedo di paternità alternativo.
Il diritto al congedo e alla relativa indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.
Come funziona?Inizia due mesi prima la data presunta del parto (salvo flessibilità o opzione di fruizione dei cinque mesi dopo il parto). Il periodo di astensione può essere anticipato qualora sia disposta l'interdizione anticipata su disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale, se la gravidanza è a rischio, o dell'Ispettorato territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.
Dopo il parto il congedo dura:
tre mesi (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva;
tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce). Questo anche nel caso in cui la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi;
cinque mesi successivi al parto, nel caso di opzione di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;
l'intero periodo di interdizione prorogata disposto dell'Ispettorato territoriale del lavoro (quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni).
Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità alternativo) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo di maternità o paternità alternativo. L'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
È, invece, pagata direttamente dall'INPS a:
lavoratrici stagionali;
operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
lavoratrici disoccupate o sospese;
lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.
Come fare domanda?La domanda può essere presentata o tramite piattaforma Inps o tramite patronato, esclusivamente in via telematica.
Quali documenti occorrono?·Documento d'identità
Tessera Sanitaria
Certificato medico ginecologico di struttura pubblica con indicazione della data presunta del parto o della interruzione di gravidanza (avvenuta dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione) In caso di pagamento diretto dell' indennità:
IBAN (conto corrente o libretto postale o carta prepagata)
In caso di adozione / affidamamento:
Certificato di adozione / affidamento
Per i mesi post-partum:
Tessera Sanitaria (codice fiscale) del figlio/a validato
Estratto o autocertificazione di nascita figlio/a con indicato le generalità dei genitori
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