Cos’è?

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.

Se la madre non può beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre. Si tratta, in questo caso, del congedo di paternità alternativo

Il diritto al congedo e alla relativa indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Come funziona?

Inizia due mesi prima la data presunta del parto (salvo flessibilità o opzione di fruizione dei cinque mesi dopo il parto). Il periodo di astensione può essere anticipato qualora sia disposta l'interdizione anticipata su disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale, se la gravidanza è a rischio, o dell'Ispettorato territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

Dopo il parto il congedo dura:

  • tre mesi (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva;

  • tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce). Questo anche nel caso in cui la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi;

  • cinque mesi successivi al parto, nel caso di opzione di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

  • l'intero periodo di interdizione prorogata disposto dell'Ispettorato territoriale del lavoro (quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni).

Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità alternativo) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo di maternità o paternità alternativo. L'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

È, invece, pagata direttamente dall'INPS a:

  • lavoratrici stagionali;

  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);

  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;

  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);

  • lavoratrici disoccupate o sospese;

  • lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.

Come fare domanda?

La domanda può essere presentata o tramite piattaforma Inps o tramite patronato, esclusivamente in via telematica.

Quali documenti occorrono?
  • ·Documento d'identità 

  • Tessera Sanitaria

  • Certificato medico ginecologico di struttura pubblica con indicazione della data presunta del parto o della interruzione di gravidanza (avvenuta dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione) In caso di pagamento diretto dell' indennità: 

  •  IBAN (conto corrente o libretto postale o carta prepagata)

In caso di adozione / affidamamento: 
  • Certificato di adozione / affidamento 

Per i mesi post-partum:
  • Tessera Sanitaria (codice fiscale) del figlio/a validato 

  • Estratto o autocertificazione di nascita figlio/a con indicato le generalità dei genitori

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